ARTICOLO 1 – Denominazione e scopi
È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata “Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est”, in forma abbreviata, GUONE. L’Associazione ha sede legale in Padova Via Trieste 26.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.
ARTICOLO 2 – Scopi e attività dell’Associazione
GUONE è un’Associazione scientifica senza fini di lucro né diretto né indiretto i cui obiettivi sono la diffusione e l’accrescimento delle conoscenze mediche nel campo della Urologia Oncologica, in particolar modo l’aggiornamento del personale sanitario dell’Italia del Nord-Est.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- Organizzare convegni, congressi, riunioni, simposi, e quant’altro nell’ambito del Nord Est ma anche a carattere nazionale o internazionale;
- Promuovere l’aggiornamento scientifico e professionale del personale laureato e non, impiegato in ricerca;
- Organizzare corsi di aggiornamento di portata locale o nazionale;
- Contribuire in tutto o in parte alle spese di aggiornamento, in sede o altrove, di personale addetto alla ricerca, attraverso contributi o emissione di borse di studio, premi di incentivazione, contributi per la pubblicazione di opere o di lavori scientifici;
- Contribuire in tutto o in parte all’onorario dei docenti e studiosi nazionali o stranieri che tengono seminari, conferenze o trascorrono, presso la sede dell’Associazione, un periodo di collaborazione scientifica richiesta dalla stessa per lo sviluppo dell’attività di ricerca; contributi e spese analoghe sopportate fuori sede dal personale addetto alla ricerca;
- Acquistare attrezzature utili in ogni caso allo sviluppo dell’attività didattica e di ricerca clinica e scientifica che potrebbero essere donate o affidate temporaneamente all’Unità Operativa presso cui si svolge la ricerca;
- Acquistare libri, giornali, e riviste scientifiche e ogni altro presidio didattico-scientifico atto a migliorare la qualità e la quantità di lavoro scientifico svolto;
- Far fronte al pagamento di spese di aggiornamento bibliografico, ivi incluse le spese per l’utilizzo di terminali elettronici di banca dati;
- Far fronte al pagamento di spese di soggiorno e viaggi all’estero, a scopo esclusivamente scientifico (partecipazione a congressi, riunioni scientifiche, conferenze, ecc.), anche in aggiunta ad altri contributi e sovvenzioni, sia a favore di propri associati che di collaboratori;
- Ottenere in prestito o in comodato attrezzature utili al raggiungimento di scopi scientifici e didattici che l’Associazione si prefigge;
- L’attività di cui sopra dovrà sempre essere svolta con l’esclusione assoluta di scopi di lucro personale o associativo.
L’ Associazione, nonché il suo legale rappresentante, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM).
L’ Associazione non ha finalità sindacali né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi Soci in modo diretto o indiretto; è comunque vietato il perseguimento di tali finalità. L’Associazione, nonché il suo legale rappresentante, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.
Il legale rappresentante e i consiglieri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’Associazione. L’ Associazione mantiene costantemente aggiornato il proprio Sito WEB attraverso la pubblicazione dell’attività e delle iniziative scientifiche.
ARTICOLO 3 – Soci Ordinari
Possono richiedere di far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari, senza limitazioni e previa verifica del possesso dei requisiti statutari da parte del Comitato Direttivo, gli Urologi, Oncologi, Radioterapisti, Anatomo-patologi, Ricercatori laureati in Biologia e tutti coloro che abbiano interesse clinico o di ricerca nel campo e siano interessati a ritrovarsi per discutere, studiare, approfondire le varie malattie neoplastiche di pertinenza Urologica. La domanda andrà indirizzata al Presidente della Associazione, l’ammissione del nuovo Socio sarà decisa dal Comitato Direttivo. La qualifica di Socio Ordinario implica il pagamento della relativa quota associativa annuale.
Sono altresì ammessi tra i Soci gli Specializzandi nelle discipline inerenti il campo di interesse dell’Associazione, che ne facciano richiesta. In questo caso l’iscrizione è gratuita, ma i Soci di questa categoria non hanno diritto di voto.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ARTICOLO 4 – Soci Onorari
La qualifica di Socio Onorario può essere conferita dal Comitato Direttivo a cittadini italiani che svolgono attività di particolare interesse per l’Associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale associativa e non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di Socio
Un Socio Ordinario o Onorario può perdere la qualifica di Socio per i seguenti motivi:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Associazione;
b. per mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale annuale, ove dovuta;
c. per decadenza, pronunciata con giudizio insindacabile dal Comitato Direttivo, a causa di illecito comportamento professionale o scientifico.
Ai Soci ordinari non in regola con la quota annuale, ove dovuta, sono sospesi i diritti di cui al successivo articolo 6.
È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci partecipano alle attività dell’Associazione; rappresentano nel loro ambito di lavoro la politica dell’Associazione e ne sostengono le direttive.
Essi contribuiscono allo sviluppo dell’Associazione attraverso la propria attività scientifica, didattica ed assistenziale, attraverso l’impegno organizzativo nelle attività societarie.
I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Comitato Direttivo se in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10.
Tutti i Soci, sia ordinari che onorari, hanno il diritto di essere propositivi in tema di aggiornamento e protocolli di ricerca. Il compito di vigilare sulla scientificità e sulla fattibilità delle proposte spetta al Comitato Direttivo, l’approvazione delle proposte viene quindi presa dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 7 – Composizione ed Organi della Associazione
Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea;
– il Comitato Direttivo, composto da 8 membri tra i quali gli stessi nomineranno i due soggetti che rivestiranno la carica di Presidente e Segretario-Tesoriere;
– il Comitato Scientifico;
– il Gruppo di Lavoro GUONEXT.
ARTICOLO 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai Soci Ordinari. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci Ordinari, con raccomandata o qualunque altro mezzo (fax o posta elettronica) che comunque consenta di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.
L’Assemblea, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
– nomina gli 8 membri del Comitato Direttivo;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– delibera sulle proposte avanzate dal Comitato Direttivo e dai Soci;
– delibera sull’importo della quota societaria annuale;
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario-Tesoriere del Comitato Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente assunte obbligano, in conformità alle leggi vigenti, tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Il Socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri Soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
ARTICOLO 9 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Consigliere più anziano.
ARTICOLO 10 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo, è formato da 8 Soci e viene nominato per elezione da parte dell’Assemblea e perdura 4 anni.
In occasione della prima riunione, il Comitato Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario-Tesoriere; quest’ultimo è coadiuvato da un Vice-segretario nominato dal Presidente, sentito il parere del Comitato Direttivo.
I componenti del Comitato Direttivo saranno eletti dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti alla Associazione al 31 dicembre del secondo anno precedente sulla base delle candidature pervenute al Presidente dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.
Il legale rappresentante e i consiglieri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’Associazione.
Nel caso in cui un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato, gli succederà il Socio che, tra i non eletti, ha riportato il maggiore numero di voti acquisendone l’anzianità.
Il Comitato Direttivo si riunisce, almeno tre volte l’anno, su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo (fax o posta elettronica) che consenta di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Comitato anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà dei componenti del Comitato Direttivo stesso più uno.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Presidente, in accordo con il Comitato, ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato Direttivo, con funzioni consultive, chiunque venga ritenuto utile per l’approfondimento degli argomenti all’O.d.G.
Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno 4 Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo dirige la Associazione secondo gli scopi indicati dall’ART. 2 ed in base agli orientamenti indicati dall’Assemblea dei Soci. È tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il buon funzionamento e lo sviluppo della Associazione.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o Statuto devoluti all’Assemblea generale, in particolare sono suoi compiti specifici:
a) dirigere l’attività culturale e scientifica della Associazione;
b) deliberare sulla accettazione delle domande di Associazione e sulla decadenza dei Soci;
c) approvare le candidature alle Cariche Sociali secondo le modalità di cui al successivo ART. 11;
d) approvare i bilanci da presentare all’Assemblea;
e) delibera l’adozione di un regolamento e le delibera le eventuali modifiche allo stesso.
Il Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione del CD adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del Consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del CD adottate con il voto determinante del Consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’Associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.
L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del Consigliere interessato.
Il Consigliere interessato risponde dei danni derivati all’Associazione dalla sua azione od omissione.
ARTICOLO 11 – Rinnovo delle cariche sociali
Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, eventualmente anche in modalità telematica. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Soci con almeno 30 giorni di anticipo. L’Assemblea generale dei Soci elegge a scrutinio segreto gli 8 consiglieri.
Ciascun Socio esprime fino a 8 preferenze.
Per ricoprire una carica sociale è necessaria una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno 2 anni in regola con le quote sociali.
Coloro che intendono ricoprire una carica sociale, dovranno inviare al Presidente, a mezzo tracciabile la propria candidatura entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per le votazioni ai fini delle operazioni elettorali.
Per le cariche, la domanda andrà corredata dal proprio curriculum professionale e da una lettera motivazionale. Le candidature dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo a maggioranza sulla base del curriculum presentato.
Per l’approvazione è necessario che il Comitato giudichi positivamente le attività professionali, scientifiche o organizzative svolte nell’ambito della uro-oncologia, documentate dal curriculum; il Direttivo dovrà verbalizzare le motivazioni sia dell’approvazione che della eventuale mancata approvazione; quest’ultima potrà essere giustificata anche da motivi di scorrettezza professionale o scientifica.
ARTICOLO 12 – Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario- Tesoriere, scelto dal Comitato Direttivo tra i propri membri eletti, gestisce i fondi della Associazione secondo le direttive del Comitato. Egli prepara i bilanci da sottoporre al Comitato Direttivo e, successivamente, all’approvazione dell’Assemblea. Il Segretario-Tesoriere inoltre redige i verbali del Comitato Direttivo e dell’Assemblea.
ARTICOLO 13 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è formato da 7 membri, di cui 6, diversi dai membri del Comitato Direttivo dell’Associazione, rappresentanti le diverse discipline nell’ambito Uro-Oncologico, di provata esperienza professionale nell’ambito della specialità di appartenenza, i quali vengono nominati per chiari meriti scientifici, oltre al Presidente dell’Associazione che presiede altresì il predetto Comitato. Il Comitato Scientifico viene nominato nella prima riunione del Comitato Direttivo e resta in carica per la stessa durata di quest’ultimo.
Tra i membri del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo nomina altresì un Coordinatore, al quale spetta il coordinamento delle attività delegate al Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico avrà una parte attiva nella programmazione degli eventi dell’Associazione condividendo con il Comitato Direttivo sia il percorso formativo che la progettualità scientifica.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce in via congiunta con il Comitato Direttivo almeno una volta l’anno e ogni qual volta ne viene fatta richiesta da almeno 2 membri del Comitato Scientifico o da almeno 2 membri del Comitato Direttivo e la richiesta viene accolta da almeno il 50% del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 14 – Gruppo di Lavoro GUONEXT
Il Gruppo di Lavoro GUONEXT è nominato dal Comitato Direttivo e ha il compito di offrire alle nuove generazioni di specialisti occasioni di confronto multidisciplinare, meeting educazionali, eventi online, condivisione di protocolli di ricerca e proposte di studi multicentrici. Il numero dei componenti il Gruppo viene di volta in volta stabilito dal Comitato Direttivo, rispettando l’equilibrio tra le varie aree specialistiche e sedi accademiche, per garantire pluralità e multidisciplinarietà. Ne fanno parte un membro giovane del Comitato Direttivo e un Coordinatore, da nominare tra i componenti del gruppo.
ARTICOLO 15 – Retribuzione delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 16 – Patrimonio e Finanziamento dell’attività sociale
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:
le quote sociali versate dai Soci;
– gli altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea;
– i contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
– gli altri proventi che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo.
Il fondo di garanzia patrimoniale è costituito da:
– lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
– i residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo di gestione è costituito dalle quote versate dai Soci e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dall’ente.
L’ Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM vengono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o Enti Pubblici e privati, ivi compresi contributi non condizionanti delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e sempreché gli stessi non configurino ipotesi di conflitto di interessi.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 17 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente, in collaborazione con il Segretario- Tesoriere, predispone e sottopone al Comitato Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente altresì, in collaborazione con il Segretario-Tesoriere, predispone e sottopone al Comitato Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo, corredati dalla relazione del Segretario- Tesoriere devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’Assemblea.
ARTICOLO 18 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta, su proposta del Comitato Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente – dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 – indirà un’Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e per la delibera di scioglimento dell’Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 3/4 dei Soci presenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 19 – Modifiche di Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere formulate dal Comitato Direttivo, o da almeno il 10% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Associazione.
Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il Presidente deve includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa.
ARTICOLO 20 – Norma Transitoria
Con l’approvazione del presente statuto da parte dell’Assemblea dei Soci, i Sottosegretari Specialisti in carica decadono in quanto il loro ruolo verrà svolto dal Comitato Scientifico.